APPROVATA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO RILANCIO - SUPER BONUS 110 %
A piccoli passi ci avviciniamo alla meta
DETRAZIONE FISCALE 110%, CESSIONE DEL CREDITO, SCONTO IN FATTURA
E’ stata approvata la Legge n.77 del 17/07/2020, di conversione del Decreto Rilancio, contenente le nuove misure di detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica e riqualificazione sismica degli edifici.
Sono state estese le agevolazioni anche alle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Sono ammissibili le spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021. Per gli Istituti autonomi case popolari il periodo di ammissibilità è esteso fino al 30/06/2022. La detrazione fiscale va ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Possono utilizzare le detrazioni fiscali del SUPERBONUS i seguenti soggetti:
- Condomini;
- Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) nonchè dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato, e dalle associazioni di promozione sociale;
- Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Rimangono gli interventi trainanti che devono essere effettuati (almeno uno) per accedere al meccanismo del SUPERBONUS:
- Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unita’ immobiliare. I materiali devono rispettari i CAM (Criteri Ambientali Minimi). I massimali delle spese sono:
- € 50.000,00 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari autonome;
- € 40.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- € 30.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità
immobiliari.
- Sostituzione degli impianti centralizzati di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria nei condomini con impianti dotati di pompa di calore e caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati a impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, solare termico e microcogenerazione. Per i comuni montani è agevolabile anche l’allacciamento a reti di teleriscaldamento. I massimali delle spese sono:
- € 20.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- € 15.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- Sostituzione degli impianti autonomi di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria con impianti dotati di pompa di calore e caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati a impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, solare termico e microcogenerazione. Per i comuni montani è agevolabile anche l’allacciamento a reti di teleriscaldamento mentre per le aree non metanizzate anche la sostituzione degli impianti con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle. I massimali delle spese sono:
- € 30.000,00.
Tutti gli altri interventi di efficienza energetica contenuti nell’ECOBONUS sono agevolabili con la detrazione maggiorata (110%) se eseguiti contestualmente ad almeno uno degli interventi trainanti.
I requisiti per accedere al SUPERBONUS sono:
- Rispetto requisiti minimi (D.M. 26/06/2015);
- Miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oppure l’ottenimento della classe energetica più alta;
- Sono ammessi gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione del fabbricato.
Sono ammessi alla detrazione del 110% anche gli interventi di miglioramento sismico degli edifici.
Sono agevolabili le installazioni di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica. I massimali delle spese sono:
- € 48.000,00 ed €/kWp 2.400,00 se realizzate contestualmente ad almeno uno degli interventi trainanti oppure ad interventi antisismici;
- €/kWp 1.600,00 se realizzate contestualmente ad interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) (ristrutturazione edilizia), e) (nuova costruzione) e f) (ristrutturazione urbanistica), del testo unico di cui al D.P.R. n.380/2001.
Sono ammissibili le spese per l’installazione contestuale all’impianto fotovoltaico o successiva di sistemi di accumulo con un limite di spesa pari ad €/kWh 1.000,00.
Condizione per usufruire del SUPERBONUS con gli interventi inerenti il fotovoltaico e relativo accumulo è la cessione dell’energia prodotta e non autoconsumata al GSE (no Scambio Sul Posto).
Sono agevolabili infine i lavori per l’installazione negli edifici di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
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